COLLESALVETTI ( LI ) : ORDINANZA DEL SINDACO PER LA TUTELA AMBIENTALE E DELLA SALUTE DELLA CITTADINANZA


Ed in relazione all' incendio di un deposito di scarti vegetali avvenuto in un' azienda agricola di Gracciano lo scorso 22 Luglio, incendio che aveva provocato allarme per i residenti delle frazioni di Vicarello, Mortaiolo, Guasticce, il sindaco di Collesalvetti ha emesso l' ordinanza che riportiamo integralmente. Ma forti maleodoranze sono avvertite anche a Stagno, Guasticce, Vicarello e non sembrano in relazione con l' incendio di Grecciano del 22 luglio scorso. L' impianto Eni di Stagno e' ovviamente sospettato principale ma vi sono numerosi campi nomadi abusivi, come a Stagno ed al Biscottino, dove si bruciano materiali per ricavarne rame e questi falo' rilasciano nell' ambiente sostanze altamente tossiche. Amministrazione comunale di Collesalvetti che a parte questa ordinanza deve attuare una stretta su discariche ed attivita' industriali, perche' ambiente e salute nell' intero territorio comunale sono ad alto rischio.
O.D.C


COPIA
Registro Generale nr. 54

ORDINANZA
Sindaco
N. 10 DEL 21-08-2017





Oggetto:
Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della popolazione. Ordinanza contingibile ed urgente contenente prescrizioni urgenti ed essenziali in tema di prevenzione incendi, Società Agricola 58 di Orsini Marco & C. Snc

PREMESSO CHE in data 22 luglio 2017 si è sviluppato un incendio in frazione Vicarello, via della Marginata, 71 all’interno del sedime utilizzato per lo stoccaggio e lavorazione di materiale vegetale dalla Società Agricola 58 di Orsini Marco & C. snc, con P.IVA 01759770496 e sede legale in Via Marginata n. 73, Legale Rappresentante Orsini Marco nato a Collesalvetti (LI) il 30/07/1963 e con domicilio fiscale via dell’Edera n. 29 int 2 Collesalvetti;
VISTA la nota del Comando Provinciale VV.F. di Livorno Reg. 11811 del 31/07/2017, al prot. del Comune di Collesalvetti al n.  15390 del 01/08/2017, nella quale si segnala che l’incendio in oggetto si è sviluppato a più riprese ed ha interessato il materiale vegetale di natura combustibile (cippato) presente all’interno del sedime dell’Azienda Agricola sita nel comune di Collesalvetti, località Vicarello, in via della Marginata, 71 e si rimettono prescrizioni urgenti ed essenziali in tema di prevenzione incendi con proposte di adozione di misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della popolazione, nei confronti della Società Agricola 58 di Orsini Marco & C. Snc;

PRESO ATTO che più specificamente nella nota surrichiamata del Comando Provinciale VV.F. di Livorno Reg. 11811 del 31/07/2017:
si rileva come la localizzazione dell’attività in oggetto (Vicarello, via della Marginata, 71) venga individuata come luogo di lavoro ed in quanto tale assimilata agli obblighi di cui al D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. in tema di prevenzione incendi;

che nel corso dell’attuale situazione emergenziale il legale rappresentante, sig. Orsini Marco, sia stato diffidato dal Comando VV.F. di Livorno “a monitorare costantemente tutta l’area di stoccaggio dei prodotti di potatura in relazione ai possibili processi di fermentazione e/o autocombustione”. Altresì, sono state impartite indicazioni in relazione alla “distanza di sicurezza interna” da osservare tra i cumuli di materiale interessato dalla combustione rispetto a quelli ancora non interessati;

Si evidenzia, in tema di prevenzione incendi, tutta una serie di misure di tipo “attivo” e di tipo “passivo” che, se poste in atto sotto la diretta responsabilità del “titolare dell’attività”, assicurano un più elevato standard di sicurezza:

Si propone, al fine di ridurre la probabilità di accadimento di nuovi episodi che, peraltro, oltre ad impegnare per giorni le squadre dei vigili del fuoco comportano anche gravi ripercussioni per le persone e per l’ambiente, l’emanazione di un provvedimento sindacale che potrebbe assorbire anche le prescrizioni già dettate nella nota del 13.09.2012 ed in particolare:
a) i depositi di materiale combustibile siano ubicati a distanze “esterne” superiori a 100 m. rispetto ad altri fabbricati e/o attività di diversa ragione sociale;
b) al fine di evitare la propagazione di un eventuale principio d’incendio a tutto il materiale combustibile in deposito, il medesimo dovrà risultare frazionato in cumuli reciprocamente distanti almeno 5 m.
c) ciascun cumulo presenti dimensioni massime in pianta non superiore a 20 m. ed altezza d’impilamento non superiore a 3 m.;
d) venga realizzato idoneo impianto idrico antincendio conforme alle vigenti norme UNI 10779 (rif.: impianto all’aperto), a protezione delle aree a maggior rischio d’incendio; gli idranti dovranno essere posizionati con regolarità in modo tale da assicurare l’intervento in ogni punto di tali cumuli.

RILEVATO che il sedime aziendale posto in Vicarello, via della Marginata, 71 è individuato al NCT del Comune di Collesalvetti al Fg. 24 part. 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 e risulta essere di proprietà della Società Agricola Fuoricampo Srl con sede legale in Collesalvetti via delle Colline n. 200/A Legale Rappresentante Domenici Francesco nato a Livorno (LI) il 30/12/1963 e con domicilio fiscale via Zambelli  n. 27 57127 Livorno;

CHE la precedente nota di prescrizioni del Comando Provinciale VV.F. di Livorno Reg. 13402 del 13/09/2012 che si richiama nella attuale proposta, si riferiva all’attività all’epoca svolta dalla Società Agricola Fuoricampo Srl, che risulta ad oggi tuttora titolare della proprietà delle aree ma non dello svolgimento dell’attività di deposito e lavorazione di materiale vegetale, in capo alla Società Agricola 58 di Orsini Marco & C. snc;

RITENUTO:
di dover assicurare che lo svolgimento di attività se pure di natura agricola, avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operatori e l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

di dare allo scopo attuazione all’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL, che prevede il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana a condizione che abbiano durata limitata nel tempo;

di stabilire che il provvedimento che si va ad assumere avrà durata limitata nel tempo, per il tempo necessario al perfezionamento dei procedimenti autorizzatorio di avvenuto deposito della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini antincendio corredata della documentazione tecnica completa prevista dal vigente Decreto del Min. Interno del 7 agosto 2012 presso il Comando VV.F. di Livorno, che si stima in 6 mesi dalla data di messa in opera delle prescrizioni impartite e di deposito della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini antincendio da parte dei soggetti obbligati;
VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi che, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, che individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati;
PRESO ATTO che non sussiste l’obbligo di avviso di avvio del procedimento quando l’ordinanza contingibile ed urgente non può tollerare il previo contraddittorio con l’interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione e di conseguenza la compromissione di valori fondamentali quali quello dell’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
PREMESSO che sono ulteriormente in corso le verifiche tecnico amministrative in ordine allo stato dei luoghi ed alla conformità delle opere presenti e dell’attività e fatti salvi e impregiudicati gli esiti degli stessi;
Tutto ciò premesso e considerato,
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Livorno con PEC n. 16293 del 17.8.2017;
il sottoscritto Sindaco pro tempore del Comune di Collesalvetti quale Ufficiale del Governo, ai sensi e per gli effetti del citato art. 54 comma 4 del TUEL,
Visto l’art. 6 della legge n. 689/1981,

ORDINA

al fine di scongiurare gravi pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

alla Società Agricola 58 di Orsini Marco & C. snc, con P.IVA 01759770496 e sede legale in Via Marginata n. 73 Collesalvetti, Legale Rappresentante Orsini Marco nato a Collesalvetti (LI) il 30/07/1963 e con domicilio fiscale via dell’Edera n. 29 int 2 Collesalvetti, in qualità di gestore dell’attività, in relazione alle aree sedime aziendale posto in località Vicarello, in via della Marginata, 71  individuato al NCT del Comune di Collesalvetti al Fg. 24 part. 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130

1) di mettere immediatamente in atto le prescrizioni impartite dal Comando Provinciale VV.F. di Livorno Reg. 11811 del 31/07/2017 al prot. del Comune di Collesalvetti al n.  15390 del 01/08/2017, e nello specifico:
a) “monitorare costantemente tutta l’area di stoccaggio dei prodotti di potatura in relazione ai possibili processi di fermentazione e/o autocombustione”. Rispettare le indicazioni del Comando VV.F. di Livorno in relazione alla “distanza di sicurezza interna” da osservare tra i cumuli di materiale interessato dalla combustione rispetto a quelli ancora non interessati ;
b) i depositi di materiale combustibile siano ubicati a distanze “esterne” superiori a 100 m. rispetto ad altri fabbricati e/o attività di diversa ragione sociale;
c) al fine di evitare la propagazione di un eventuale principio d’incendio a tutto il materiale combustibile in deposito, il medesimo dovrà risultare frazionato in cumuli reciprocamente distanti almeno 5 m.
d) ciascun cumulo presenti dimensioni massime in pianta non superiore a 20 m. ed altezza d’impilamento non superiore a 3 m.;
e) provvedere alla realizzazione idoneo impianto idrico antincendio conforme alle vigenti norme UNI 10779 (rif.: impianto all’aperto), a protezione delle aree a maggior rischio d’incendio; gli idranti dovranno essere posizionati con regolarità in modo tale da assicurare l’intervento in ogni punto di tali cumuli, richiedendo in proposito di avvenuto deposito della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini antincendio corredata della documentazione tecnica completa prevista dal vigente Decreto del Min. Interno del 7 agosto 2012 presso il Comando VV.F. di Livorno

corresponsabile obbligato in solido, in qualità di proprietario delle aree, la Società Agricola Fuoricampo Srl con sede legale in Collesalvetti via delle Colline n. 200/A Legale Rappresentante Domenici Francesco nato a Livorno (LI) il 30/12/1963 e con domicilio fiscale via Zambelli  n. 27 57127 Livorno,

In tale contesto
ORDINA ALTRESI’

alla Società Agricola 58 di Orsini Marco & C. snc, con P.IVA 01759770496 e sede legale in Via Marginata n. 73 Collesalvetti, Legale Rappresentante Orsini Marco nato a Collesalvetti (LI) il 30/07/1963 e con domicilio fiscale via dell’Edera n. 29 int 2 Collesalvetti, in qualità di gestore dell’attività;

2) di cessare immediatamente nelle aree sedime aziendale posto in frazione Vicarello, via della Marginata, 71  individuate al NCT del Comune di Collesalvetti al Fg. 24 part. 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 qualsiasi altra attività diversa, non finalizzata alla realizzazione delle prescrizioni  sopra descritte nei punti da a) a e) del punto 1) del dispositivo ordinatorio, in maniera tale da non creare situazioni di danno o di pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
3) di provvedere a comunicare al Comune di Collesalvetti e al Comando Provinciale VV.F. di Livorno, sotto forma di relazione tecnica, l’avvenuta esecuzione degli interventi effettuati atti ad eliminare l’insorgere di nuove situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e l’avvenuto deposito della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini antincendio corredata della documentazione tecnica completa prevista dal vigente Decreto del Min. Interno del 7 agosto 2012 presso il Comando Provinciale VV.F. di Livorno in conformità alle indicazioni emanate dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi che, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

corresponsabile obbligato in solido, in qualità di proprietario delle aree, la Società Agricola Fuoricampo Srl con sede legale in Collesalvetti via delle Colline n. 200/A Legale Rappresentante Domenici Francesco nato a Livorno (LI) il 30/12/1963 e con domicilio fiscale via Zambelli  n. 27 57127 Livorno,

AVVERTE

Che Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90 .

Che la disposizione di cui ai precedenti punti 1) e 2) resterà in vigore fino all’avvenuto deposito della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini antincendio corredata della documentazione tecnica completa prevista dal vigente Decreto del Min. Interno del 7 agosto 2012 presso il Comando Provinciale VV.F. di Livorno.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE

Che la ordinanza presente venga pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito Web del Comune       www.comune.collesalvetti.li.it per tutto il tempo di validità del presente atto.

Che copia delle presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Livorno, al Comando VV.F. di Livorno alla Polizia Municipale affinché curi l’osservanza della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L.689/81) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è  il responsabile del Servizio n. 5 “Servizi Ambientali” del Comune di Collesalvetti  P.I. Sandro Lischi (' 0586/980240-270-258 e mail: ambiente@comune.collesalvetti.li.it fax 0586/980238).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.




Il Sindaco

F.to Bacci Lorenzo


Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line dell’ Ente, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 21-08-2017 al 05-09-2017.

Collesalvetti, 21-08-2017
L’Incaricato della pubblicazione



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